“TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA”

Associazione tra Toscani residenti nel Friuli Venezia Giulia

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

1.    E’ costituita l’Associazione Regionale dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, in prosieguo indicata con il termine “Associazione” e denominata  "TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA" Associazione tra Toscani residenti nel Friuli Venezia Giulia". 

Essa è apolitica e si ispira ai principi di democraticità e pluralismo.

Articolo 2 – Sede

1.    L’Associazione ha sede legale in UDINE – via Cairoli n. 1

L’Associazione si articola ed opera attraverso le Sezioni Provinciali di Udine – Pordenone – Gorizia – Trieste ed estere e Sezioni Zonali che l’Assemblea dei Soci, su domanda documentata della Sezione Provinciale territorialmente competente, inoltrata attraverso il Comitato Direttivo Regionale, che dovrà esprimere un parere motivato, ma non vincolante, con la maggioranza prescritta per le modifiche di due terzi dei soci  in ambiti territoriale infraprovinciali.

Articolo 3 – Scopi

1.    L’Associazione, senza fini di lucro, persegue le finalità di seguito riportate:

   a) sviluppare il senso di appartenenza alla regione d’origine;

   b) valorizzare e diffondere la tradizione culturale Toscana in relazione alla realtà socio-economica del Friuli Venezia Giulia;

   c) favorire e sviluppare attività culturali, sportive, ricreative e sociali per favorire la conoscenza della realtà toscana;

   d) promuovere un intelligente inserimento dei soci nel contesto sociale del Friuli Venezia Giulia;

   e) curare i rapporti con la Regione Toscana per offrirle collaborazione e riceverne aiuto nei termini della legislazione regionale vigente.

2.    L’Associazione, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà:

   a) organizzare iniziative occasionali di incontro, convegni, seminari, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli;

   b) realizzare oggetti e gestire sponsorizzazioni;

      c) svolgere attività di promozione e comunicazione;

      d) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni aventi scopi affini.

Articolo 4 – Durata

1.    La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Soci

1.    Sono soci dell’Associazione tutti i Toscani, cioè i nati in un comune della Regione Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia, di cui uno dei genitori sia toscano o di discendenza, che godono dei diritti civili ed offrono garanzia di serietà ed operosità. Possono essere soci ordinari i Toscani residenti nelle Province limitrofe ed in Austria e Slovenia; essi saranno iscritti presso la Sezione a cui rivolgeranno domanda.

2.    I Soci dell’Associazione si distinguono in Soci ordinari, Soci straordinari od onorari e Soci simpatizzanti, sostenitori e benemeriti.

3.    L’ammissione dei Soci spetta al giudizio del Consiglio di Amministrazione della Sezione a cui si fa la domanda.  Nei casi di controversia al giudizio definitivo ed insindacabile spetta al Comitato Direttivo Regionale dell’Associazione.

4.    Sono Soci straordinari gli Enti, Associazioni, persone che svolgono attività sociali e morali attinenti alle finalità dell’Associazione e ne aiutino in qualunque modo l’attività.  L’ammissione di Enti, Associazioni e persone in qualità di Soci straordinari od onorari è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sezione, sentito il Comitato Direttivo Regionale.

5.    Il Consiglio di Amministrazione di Sezione ha facoltà di iscrivere all’Associazione, in particolari casi ritenuti particolarmente meritevoli, Soci simpatizzanti, con le stesse modalità e diritti previsti per i Soci ordinari, ad eccezione dell’elettorato attivo e passivo.

6.    La qualità di Socio si può perdere:

a)   per dimissioni esplicite quando il Consiglio di Amministrazione di Sezione abbia preso atto della dichiarazione scritta del Socio;

b)   per decadenza quando per due anni il Socio non abbia ottemperato agli obblighi di cui al successivo art. 7 ed il Consiglio di Amministrazione di Sezione ne abbia fatto regolare contestazione;

c)   per espulsione o esclusione quando l’Assemblea Regionale l’abbia deliberato nei confronti del Socio.

7.    I Soci hanno l’obbligo:

a)   di versare la quota associativa all’Associazione all’atto dell’iscrizione;

b)   di versare ogni anno alla Sezione di appartenenza il contributo stabilito dall’Assemblea Regionale;

c)   di collaborare secondo le possibilità e capacità al conseguimento dei fini dell’Associazione;

d)   di offrire ovunque esempio di operosità, di lealtà, di serietà e di educazione civica per il buon nome della Toscana.

Articolo 6 – Organi Sociali

1.    Gli organi dell’Associazione sono:

1)  l’Assemblea Regionale dei Soci;

2)  il Presidente;

3)  il Vice Presidente Vicario;

4)  i Vice Presidenti;

5)  il Segretario Generale;

6)  il Tesoriere – Economo;

7)  il Comitato Direttivo Regionale;

8)  il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti;

9)  il Collegio dei Probiviri

10) l’Assemblea di Sezione

11) il Consiglio di Amministrazione di Sezione;

12) il Presidente di Sezione.

Articolo 7 – Assemblea Regionale

1.    L’Assemblea Regionale degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Comitato Direttivo Regionale, con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso di convocazione all’albo collocato presso la sede sociale e/o a mezzo comunicato stampa.

2.    L’avviso deve contenere l’indicazione della sede, la data, l’ora della riunione oltre all’elenco degli oggetti all’ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione.

3.    L’Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile.

4.    La convocazione può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente del Comitato direttivo e di almeno due consiglieri o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 – Partecipazione all’Assemblea Regionale

1.    Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

2.    La partecipazione è strettamente personale.  E’ prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

 Articolo 9 – Costituzione dell’Assemblea Regionale

1.    L’Assemblea Regionale in seduta ordinaria è validamente costituita:

a)   in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;

b)   in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto di voto.

2.    L’Assemblea Regionale in seduta straordinaria è validamente costituita:

a)   in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto;

b)   in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

c)   in terza convocazione, che comunque non potrà essere fissata prima della decorrenza di 15 giorni dalla seconda, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto di voto.

Articolo 10 – Compiti dell’assemblea

1.    L’Assemblea:

a)   delibera sulla relazione dell’attività sociale e finanziaria presentata dal Presidente e sulle linee programmatiche a livello regionale, nonché sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo;

b)   emana il Regolamento di attuazione del presente Statuto e gli altri Regolamenti che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi associativi, con facoltà di richiedere, a tal fine, contributi anche finanziari alle Sezioni;

c)   elegge il Presidente, i Vicepresidenti, il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

d)    apporta modifiche al presente Statuto nel rispetto degli art. 1,2 e 3 dello stesso.

     Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ma le modifiche allo Statuto debbono essere deliberate a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 11

1.    L’Assemblea Regionale può essere plenaria, per Assemblee parziali e per Delegati.

 2.   L’Assemblea plenaria si riunisce nel luogo stabilito dal Comitato Direttivo; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci a qualsiasi Sezione siano iscritti.

      Essa ha competenza generale su tutte le materie riguardanti la vita associativa.

3.    L’Assemblea per Assemblee parziali è costituita dalla Assemblee dei Soci iscritti alle singole Sezioni riunite nella sede di ciascuna Sezione, nello stesso giorno e ora.

      Essa ha competenze solo per la elezione a cariche associative o di rappresentanti dell’Associazione presso altri Organismi e per deliberare su quesiti formulati in modo tale che possano essere approvati o respinti, ma non modificati.

4.    L’Assemblea per Delegati è costituita dai Delegati eletti da ciascuna Sezione in numero proporzionale al numero degli iscritti alla Sezione stessa, in regola col versamento del contributo annuale nell’anno precedente la loro elezione, nella misura di uno ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque, e si riunisce nel luogo stabilito dal Comitato Direttivo Regionale, Essa ha competenza generale, eccettuate le elezioni per qualsivoglia Organo sia interno che esterno.

      L’Assemblea per Delegati dovrà avvenire nella prima Assemblea di Sezione di ciascun anno.

      L’incarico di delegato è incompatibile con qualunque altro incarico dell’Associazione.

      La decisione su quale delle tre forme di Assemblea sia da adottare spetta al Comitato Direttivo Regionale, il quale ne fisserà anche l’Ordine del Giorno.

Articolo 12 - Compiti del Presidente Regionale

1.    Il Presidente Regionale:

a)   ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione;

b)   convoca e presiede l’Assemblea Regionale dei Presidenti e dei Delegati di Sezione e il Comitato Direttivo Regionale;

c)   vigila sulla vita sociale dell’Associazione;

d)    dà puntuale esecuzione senza ritardo alle delibere dell’Assemblea Regionale e del Comitato Direttivo Regionale e ne vigila l’applicazione.

Articolo 13 - Vice Presidente Vicario

1.    Il Vice Presidente Vicario sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente, assumendone tutti i compiti e le prerogative.

2.    Può essere delegato esplicitamente dal Presidente alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.

3.    Qualora anche il Vice Presidente Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente più anziano per età, ed in caso di parità, per anni di anzianità associativa.

Articolo 14 - Vice Presidenti

1.    Il Presidente Regionale per lo svolgimento dei suoi compiti è coadiuvato dai Vice Presidenti:

      a)   uno addetto alle relazioni esterne;

      b)   uno addetto alle relazioni interne con compiti di coordinamento delle Sezioni.

Articolo 15 - Segretario Generale

1.    Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo Regionale su proposta del Presidente Regionale fra i Soci Effettivi che posseggano provate capacità tecniche; .

2.    Il Segretario Generale deve partecipare ai lavori del Comitato Direttivo Regionale senza diritto di voto.

3.    Compiti del Segretario Generale sono:

a)   dirigere l’Ufficio di Presidenza secondo le direttive del Presidente Regionale e del Comitato Direttivo Regionale;

b)   controfirmare gli atti sociali;

c)   predisporre gli Ordini del Giorno dell’Assemblea Regionale dei Presidenti e dei Delegati di Sezione e del Comitato Direttivo Regionale;

d)   redigere i verbali delle riunioni di tutti gli Organi a cui partecipa;

e)   curare l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo Regionale;

f)   vigilare sull’attività del Tesoriere – Economo.

Il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri Soci per lo svolgimento di attività sociali, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Articolo 16 – Tesoriere - Economo

1.    Il Tesoriere ed Economo ha il compito di:

a)   curare la tenuta delle scritture contabili;

b)   provvedere al servizio di cassa con l’obbligo di renderne conto ad ogni riunione del Comitato Direttivo Regionale;

c)   custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.

2.    Il Tesoriere - Economo può tenere, in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Comitato Direttivo Regionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di Credito o versato su conto corrente postale.

Articolo 17

1.    Il Comitato Direttivo Regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dai Presidenti di Sezione e da un numero di membri designati dal Consiglio di Amministrazione di Sezione tra i propri componenti, proporzionale al numero degli iscritti a ciascuna Sezione, in regola col versamento del contributo annuale nell’anno precedente le elezioni del Consiglio stesso, nella misura di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque.

2.    I membri designati dalle Sezioni secondo la predetta procedura durano in carica tre anni.

3.    Tutti i componenti del Comitato Direttivo Regionale esplicano la loro funzione senza vincolo di mandato nei confronti della Sezione di appartenenza.

Articolo 18

1.    Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinari dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto attribuiscono ad altri Organi associativi, con facoltà di indirizzo e controllo nei confronti delle Sezioni.

2.    Elegge nel suo seno il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale.

3.    Esso deve riunirsi per lo meno una volta ogni due mesi e comunque, per la chiusura dell’esercizio sociale, dovrà riunirsi per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale.

Articolo 19

1.    Il collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale anche fra non soci.

2.    Spetta ad esso il controllo sulla regolare tenuta della contabilità, sia in sede regionale che sezionale.

3.    Dovrà redigere una relazione annuale ai bilanci e potrà procedere ad atti di ispezione.

4.    I Sindaci o Revisori dei conti durano in carica tre anni.

Articolo 20

1.    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Regionale.

2.    Ad esso è devoluta, su istanza di una qualsiasi delle parti contendenti, la risoluzione delle controversie tra i Soci e tra Soci e l’Associazione ed i suoi Organi Amministrativi, in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.

      Spetta ad esso anche giudicare, su istanza di qualunque iscritto in regola con i suoi adempimenti statutari o di un qualsiasi Organo associativo, dei rapporti disciplinari interni alla vita dell’Associazione e fare proposte agli Organi competenti per i provvedimenti da adottare.

3.    I Probiviri durano in carica tre anni.

Articolo 21 - Sezioni

1.    L’Assemblea di Sezione è costituita a tutti i Soci ordinari in regola con il versamento del contributo annuale, appartenenti alla Sezione.

2.    Si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo della Sezione.

Articolo 22

 1.   Spetta all’Assemblea di Sezione:

a)  l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

b)  l’approvazione delle eventuali proposte al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo regionali da trasmettere al comitato Direttivo Regionale;

c)  l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo annuali della Sezione da sottoporre al controllo del comitato Direttivo Regionale;

d)    la determinazione di eventuali contributi aggiuntivi al contributo annuale determinato dall’Assemblea Regionale dei Soci.

Articolo 23

1.    Il Consiglio di Amministrazione di Sezione è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di undici, comunque numero dispari, in regola con il versamento del contributo annuale nell’anno precedente le elezioni.

2.    Spetta ad esso:

a)   eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente di Sezione;

b)   nominare il Segretario Tesoriere di Sezione;

            c)    deliberare sulle proposte ai bilanci regionali e sui bilanci della Sezione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;

d)   programmare ed attuare tutta l’attività della Sezione in armonia alle norme statutarie e ai deliberati della Assemblee e del Comitato Direttivo Regionale;

e)   giudicare sulle domande d’iscrizione all’Associazione a norma del precedente art. 5;

f)   designare, nel suo seno, i membri del Comitato Direttivo Regionale di competenza della Sezione.

3.    I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni.

Articolo 24

1.    Spetta al Presidente di Sezione l’organizzazione ed il coordinamento di tutta l’attività della Sezione, la tenuta dei libri contabili, della contabilità e dei documenti della sezione e la rappresentanza di essa.

2.    Esso può affidare particolari compiti, tra quelli spettatigli, a singoli Consiglieri e al Segretario, compresi i membri del Comitato Direttivo Regionale, che ne assumeranno la responsabilità, e nominare un Vice Presidente che lo sostituisca.

      Nei casi di sua assenza temporanea viene sostituito dal Vice

            Presidente.

      Di tale decisione ne darà comunicazione al Presidente, che ne informerà il Comitato Direttivo Regionale.

Articolo 25

1.    Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

2.    Il Presidente, i membri del comitato Direttivo, i Presidenti di Sezione hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi altro organo associativo, oltre a quello di appartenenza, ad esclusione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, al fine della reciproca informazione sull’andamento della vita dell’Associazione.

3.    I membri di qualsiasi Organo associativo sono, a scadenza, rieleggibili.

4.    Parenti ed affini in linea retta e parenti ed affini fino al secondo grado incluso in linea collaterale no possono far parte contemporaneamente di Organi amministrativi e di Organi di controllo.

Articolo 26

1.    Qualunque membro degli Organi associativi che venga a mancare permanentemente, viene surrogato dal primo dei non eletti nelle elezioni.

2.    Venendo a mancare il Presidente, il comitato Direttivo Regionale, entro tre mesi dal verificarsi del fatto, convocherà l’Assemblea Regionale per nuove elezioni.

Articolo 27

1.    Agli Organi delle Sezioni si applicano, in quanto non diversamente previsto nella norma specifica, le norme relative agli Organi regionali corrispondenti.

Articolo 28

1.    Tutte le deliberazioni degli Organi regionali devono essere trasmesse alle Sezioni, mentre quelle degli Organi delle Sezioni devono essere trasmesse al Comitato Direttivo Regionale, per opportuna conoscenza.

2.    Eventuali conflitti di competenza tra Organi regionali e Organi di Sezione devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Articolo 29

1.    I patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti, erogazioni, contributi di Entri Pubblici e Privati e di persone fisiche e dai contributi dei soci, dovuti o volontari, nonché dai proventi delle attività e manifestazioni associative.

2.    Esso è amministrato dagli Organi Regionali e da quelli di Sezione, a seconda che i beni che lo compongono siano destinati all’Associazione in quanto tale o alle singole Sezioni, fermo restando che nella sua totalità, ovunque site e comunque espresse le sue componenti, appartiene solo ed esclusivamente all’Associazione.

3.    Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto a Ente di beneficenza indicato dalla Giunta Regionale Toscana.

Articolo 30

1.    L’esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

1.    Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale o regionale vigenti in materia di Associazione e di Emigrazione.

 

 

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